Art. 5.
(Competenze programmatorie delle regioni).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore.
      3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) valorizzare la funzione di servizio delle strutture operanti nel settore, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, sugli orari di

 

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apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.